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Codice della Nautica

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In vigore il regolamento
del Codice della Nautica

Domenica 21 dicembre 2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento al Codice della Nautica. Tra le novità, patenti nautiche più accessibili ai disabili, la zattera autogonfiabile al posto dell’atollo, certificati di sicurezza più rapidi.

Novità per la nautica da diporto. Domenica 21 dicembre è entrato in vigore il Regolamento al Codice della Nautica stabilito con decreto del ministero delle Infrastrutture n. 146 del 29.07.08. Tra le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, ci sono un nuovo tipo di zattera autogonfiabile al posto dell’atollo, patenti nautiche più accessibili per i disabili, certificati di sicurezza rilasciati solo dagli enti tecnici, registrazioni più rapide per le barche autocostruite e poi nuove dotazioni di sicurezza per le barche a noleggio e una serie di semplificazioni burocratiche e nuove norme per le unità a noleggio, le navi da diporto, il leasing, le scuole nautiche, etc.
Il testo di legge, atteso da tre anni, è composto da da 94 articoli e 11 allegati e completa il processo di riforma del settore avviato nel 2005 con la pubblicazione del Codice del Diporto. Interviene in molte delle attuali disposizioni introducendo diversi cambiamenti la cui portata, in molti casi, potrà essere valtata solo una volta a regime. Ecco, più in dettaglio, alcune delle novità di maggiore interesse.

Patente “C" - Il nuovo provvedimento dà il via libera per le patenti di categoria “C”. Sono le abilitazioni che consentono la “direzione nautica” di una unità da diporto ai portatori di determinate patologie o alterazioni anatomiche. Previste nel 2005 con il Codice del Diporto, queste patenti solo ora trovano piena attuazione. L’elenco delle malattie o minorazioni e i criteri per valutarle, sono stati completamente rivisti e sono contenuti negli allegati al decreto. I patentati di categoria “C”, comunque, dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recuperi in mare.

Sedi di esame limitate – È stata limitata la possibilità di scegliere la sede d’esame per ottenere la patente nautica. Prove scritte e pratiche, ora si possono sostenere solo nelle sedi dell’autorità marittima (o della motorizzazione civile) della propria provincia di residenza. Stessi limiti territoriali sono previsiti anche per le scuole nautiche, che possono presentare le domande di ammissione agli esami degli allievi solo nell’ambito della provincia in cui si trova la sede principale della società.

Abolito l'atollo - Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti (gli atolli) obbligatori come dotazione di sicurezza per la navigazione a partire dalle 6 miglia e fino alle 12 miglia dalla costa, devono essere sostituiti con apposite zattere autogonfiabili. Per queste zattere, però, ancora non sono state rese note le caratteristiche. È presumibile uno slittamento di questa disposizione.

Natanti identificati - I natanti possono ottenere un numero identificativo che agevola le eventuali operazioni di ricerca e soccorso in mare. Lo rilasciano le Capitanerie di Porto su richiesta del proprietario dell’unità ed è una sigla che sarà utilizzata solo per fini di sicurezza; non servirà quindi a certificare la proprietà della barca.

Certificati di sicurezza più veloci - La procedura di rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza diventa più snella. D’ora in poi è lo stesso ente tecnico che effettua la visita alla barca, ad annotare sul certificato l’esito della visita e gli estremi dell’attestazione rilasciata. Quindi non occorre più rivolgersi all’autorità marittima (o al consolato se ci si trova all’estero) per l’aggiornamento dei documenti.

Autocostruttori in regola – Per immatricolare le unità realizzate con il fai-da-te, al posto dell’atto di vendita, si può ora presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (sottoscritta da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato) allegando le ricevute fiscali del materiale aquistato per la costruzione.

Noleggio sotto controllo – Le unità adibite a noleggio sono ora soggette a una visita iniziale da parte di un ente tecnico più accurata. Il Certificato di sicurezza è poi sostituito da un altro documento, il Certificato di idoneità al noleggio, rilasciato dall’autorità marittima. È previsto anche per i natanti e bisogna rinnovarlo ogni tre anni. Il regolamento prevede anche per le unità a noleggio un nuovo elenco di dotazioni di sicurezza che devono essere sempre presenti a bordo e non in relazione alla distanza dalla costa in cui si naviga, come per le altre imbarcazioni.

Meno burocrazia - Tra gli scopi del nuovo Regolamento c’era anche quello di rendere più semplici i procedimenti amministrativi che riguardano la unità da diporto. E in questo campo ci sono varie disposizioni che dovrebbero agevolare l’iscrizione delle barche in leasing, la procedura per dimostrare l’eredità di una barca, la trascrizione degli atti di acquisto, la cancellazione di una barca dai registri, la dismissione di bandiera, etc.

Sul numero di dicembre di BOLINA è pubblicato un articolo con il commento alle principali novità del Regolamento del Codice della Nautica da Diporto.

fonte:www.bolina.it